Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Data di ultimo aggiornamento: 04/06/2025
Art. 37 del D.Lgs. 36/2023
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche costituisce un momento attuativo di studi di fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorità l’oggetto di ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili.
Il Programma Triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche è costituito dai seguenti elaborati, come disciplinato dall'Allegato I.5:
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell’ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5, comma 3.