Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada e loro utilizzo
Data di ultimo aggiornamento: 18/04/2025
L’art. 208 comma 4 del D. Lgs. 285/92 citato, che dispone che una quota non inferiore al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada è destinata:
- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà comunale;
- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni, sicurezza stradale;
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alle manutenzioni delle strade di proprietà dell’ente, alla redazione dei piani di sicurezza stradale a tutela degli utenti debiti nonché ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, a progetti di potenziamento dei servizi di controllo, dei servizi notturni, ecc.