Whistleblowing PA
Data di ultimo aggiornamento: 22/05/2024
Segnalazione di illeciti o di irregolarità - Whistleblowing
L’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 inserito dalla L. n. 190/2012, modificato dalla L. n. 179/2017, ha introdotto nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. “whistleblowing”).
La norma è stata aggiornata dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (consultabile al link di normattiva) il quale introduce la nuova disciplina del whistleblowing, in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea. Tale decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.
Il Comune di San Giorgio della Richinvelda, per la gestione delle segnalazioni utilizza il portale “Whistleblowing PA” messo a disposizione da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani e digitali.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione anonima sono le seguenti: la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario; la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e da lui gestita; nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.
Collegamento al portale
La piattaforma per effettuare le segnalazioni con la nuova modalità on line è raggiungibile all'indirizzo:
https://comunedisangiorgiodellarichinvelda.whistleblowing.it/
L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'A.N.A.C. a cui le stesse possono essere effettuate nel caso in cui dovesse presentarsi una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
effettua la segnalazione direttamente all'ANAC
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 introduce la nuova disciplina del whistleblowing, in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea. Tale decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.