Amministrazione Trasparente

Accesso civico

Data di pubblicazione: 20/03/2024

Data di ultimo aggiornamento: 22/05/2024

Art. 5 - Accesso civico

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Estratto della circolare n. 2/2013 del DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

1.1 Il diritto di accesso civico

I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto riconosce un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione, Con lo strumento dell'accesso civico .... chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo il corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni ......

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla L. 241/1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

E' opportuno comunque, evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/1990: quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) L. 241/1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

Diversamente l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al Responsabile della Trasparenza ....

Istanza di accesso civico - Modalità di esercizio e Modulistica

L'ACCESSO CIVICO

Modulo Istanza di Accesso Civico: formato .doc - .pdf (in alelgato)
Che cos'è
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata: a mezzo posta o direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spilimbergo, Piazzetta Tiepolo, 1
In tali casi la richiesta va sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it
In tali casi l'istanza è valida se:

sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità;
trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
Il procedimento
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

DINIEGO o mancata risposta

Nel caso in cui il Dirigente responsabile della pubblicazione dinieghi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Tutela dell'accesso civico

Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure ricorso, da notificare anche al Comune, al Difensore civico regionale, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Si rinvia a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Modulo Istanza di Accesso Civico generalizzato: formato .doc - pdf (in allegato)

Che cos'è

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito l’obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.L.gs. 33/2013.

Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, va indirizzata direttamente al Dirigente del servizio che detiene gli atti, le informazioni o i documenti.
Deve contenere l'esatta indicazione dei dati o dei documenti che si desidera richiedere.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata: a mezzo posta o direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spilimbergo, Piazzetta Tiepolo, 1
In tali casi la richiesta va sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.sangiorgiodellarichinvelda.pn.it
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it
In tali casi l'istanza è valida se:

sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento di identità;
trasmessa dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
Il procedimentoIl procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.Nel caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Laddove l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati il Comune dà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico.I termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). Laddove vi sia, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo.I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo. Il Comune è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5 –bis.

DINIEGO o mancata risposta

Nel caso in cui il Dirigente responsabile della pubblicazione dinieghi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Tutela dell'accesso civico

Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure ricorso, da notificare anche al Comune, al Difensore civico regionale, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Si rinvia a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

Registro degli accessi

Riferimento normativo: Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Registro degli accessi(aggiornato al 26/3/2018)

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