Per l'anno 2022 è stata confermata l'aliquota dello 0,40% confermando anche la soglia di esenzione per i redditi annui non superiori a euro 15.000,00 €.
- Negli anni dal 2013 al 2021 l’Amministrazione ha applicato l’addizionale pari allo 0,40% con una soglia di esenzione per i redditi annui non superiori a euro 15.000,00 €.
L'addizionale è dovuta nel comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa.
L'imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’addizionale è trattenuta dai sostituti d'imposta. L’importo è indicato nella certificazione unica (CUD) rilasciata dallo stesso sostituto.