Ambiti di interesse paesaggistico
Nelle aree di interesse paesaggistico, definite nella parte terza del D.Lgs. 42/2004, ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici è soggetto al preventivo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del menzionato D.Lgs. 42/2004.
Sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione:
• gli interventi indicati all’art. 149 del D.Lgs. 42/2004;
• gli interventi indicati all’art. 3 dell’Accordo Regione/MiBAC del 2009 e successiva integrazione del 2013;
• gli interventi indicati all’allegato A del D.P.R. 31/2017
Gli interventi di lieve entità elencati nell’allegato A al D.P.Reg. 149/2012 e quelli indicati all’allegato B del D.P.R. 31/2017 sono soggetti a procedura semplificata.
Aree escluse dalla tutela paesaggistica
Presso l’Ufficio Tecnico del Comune è possibile consultare lo strumento urbanistico con le delimitazioni delle zone A e B vigente alla data del 06.09.1985.
Tali zone sono escluse dall’applicazione delle norme di tutela dei Beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.e i.
Autorizzazioni paesaggistiche di competenza regionale
Ai sensi dell’art. 60 della L.R. 5/2007, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche rimane di competenza regionale per:
• nuovi edifici o interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamenti di edifici con volumetria superiore a mc. 1.500;
• riduzioni di superfici boscate di dimensione superiore a mq. 5.000;
• interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 775/1933 a eccezione di quelli per i quali è prevista la presentazione di SCIA ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera;
• le autorizzazioni relative a opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;
• opere ed interventi assoggettati a conformità urbanistica.
Accertamenti di compatibilità paesaggistica
In caso di lavori eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il trasgressore è soggetto alla demolizione e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Nei casi di cui all’art. 167, c. 4, del D.Lgs. 42/2004 è possibile ottenere un provvedimento di sanatoria, denominato “accertamento di compatibilità paesaggistica”, previo parere favorevole della Soprintendenza.