Manutenzione del verde privato e utilizzo di attrezzature rumorose

Avviso alla cittadinanza sul rispetto del Regolamento di Polizia Urbana che disciplina anche la gestione e gli orari per l'utilizzo di sistemi a scoppio per la manutenzione del verde privato

Data:

23 giugno 2026

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Descrizione

Pulizia dei marciapiedi e delle aree esterne

Nel centro abitato, tutti i proprietari di edifici e terreni sono tenuti a mantenere puliti i marciapiedi prospicienti le proprie proprietà. 

Qualora il marciapiede non sia presente, dovrà essere garantita la pulizia dell’area antistante la proprietà per una fascia di almeno 2 metri.

I proprietari devono inoltre provvedere alla rimozione delle erbe infestanti e della vegetazione spontanea presenti nelle aree prospicienti, al fine di garantire il decoro urbano, la sicurezza e l’igiene pubblica.

Utilizzo di attrezzature a motore

Per garantire la tranquillità e il rispetto della quiete pubblica, nelle abitazioni e nelle relative pertinenze l’utilizzo di attrezzature e macchinari a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, decespugliatori, motozappe e similari è consentito esclusivamente nei seguenti orari:

Dal mese di aprile al mese di settembre: divieto di utilizzo dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
Durante tutto l’anno: divieto di utilizzo dalle ore 21.00 alle ore 8.00.
Nei giorni festivi: utilizzo consentito esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Si invita la cittadinanza a rispettare le presenti disposizioni, finalizzate alla tutela della sicurezza stradale, del decoro urbano, dell’igiene pubblica e della quiete della comunità.

Manutenzione del verde privato, pulizia delle aree prospicienti e utilizzo di attrezzature rumorose

Si ricorda ai proprietari di terreni e aree private l’obbligo di provvedere alla potatura di siepi, alberi e vegetazione che si protendono su strade, marciapiedi, parcheggi e altri spazi pubblici, eliminando ogni situazione di pericolo o intralcio alla circolazione. I rami devono essere mantenuti ad un’altezza minima di 5,00 metri sulla carreggiata e di 2,20 metri sui marciapiedi e passaggi pedonali, senza ostacolare la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica o altre infrastrutture.

È inoltre necessario recidere le radici che possano danneggiare la pavimentazione stradale o le reti di servizio, salvo i casi di alberature soggette a tutela ambientale. I proprietari sono tenuti a prevenire la caduta di foglie, frutti, bacche e rami sulla sede stradale e, qualora ciò avvenga, a intervenire tempestivamente per la loro rimozione e per evitare l’ostruzione delle caditoie. I residui delle operazioni di potatura e sfrondamento devono essere depositati in condizioni di sicurezza e rimossi nel più breve tempo possibile.

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Pagina aggiornata il 23/06/2026