Con il decreto interministeriale 24 giugno 2026, Fondo Alimentare 2026 e 2027 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026 (di seguito D.I.), del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Individuazione dei beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n.199. Definizione dei termini e delle modalità di erogazione delle risorse”, sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.
1. Requisiti di accesso al beneficio
I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 3 agosto 2026:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.
Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di: Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale.
Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
2. Destinazione del contributo
Il contributo è destinato, per entrambe le annualità 2026 e 2027, all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l’art. 3 del D.I.). Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.
3. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione
La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare, erogato in due mensilità di euro 500,00 ciascuna attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay. Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste. Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.
Il primo pagamento relativo alla quota dell’annualità 2026 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio per il solo anno 2026 (cfr. l’art. 8, comma 4, del D.I.).
L’articolo 10 del D.I., per l’annualità 2027, prevede che il contributo venga erogato con le medesime modalità di cui all’articolo 8 del D.I., mediante accredito della seconda quota a partire dal mese di aprile 2027.