Si richiama al rispetto in particolare degli articoli qui di seguito riportati che oltre che un obbligo previsto dal regolamento diventa anche un azione fondamentale di prevenzione all'intasamento delle caditoie, della rete di scolo ed ad eventuali pericoli per la mobilità lenta.
Art. 8 - Rami, siepi e radici protese
1. Le siepi ed i rami delle piante radicate nella proprietà privata che sporgono sugli spazi e ed aree pubbliche (carreggiata delle strade, marciapiedi, passaggi pedonali, piazze, parcheggi, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, fossi ecc.) devono essere potate - a cura dei loro proprietari - ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, eliminando con tempestività ogni possibile limitazione alla corretta e completa fruibilità delle strutture ed ogni invasione degli spazi pubblici; i proprietari delle siepi e delle piante devono altresì provvedere affinché i cespugli ed i rami non danneggino i pali e gli impianti della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche.
2. I proprietari dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a metri 5,00, sui marciapiedi o altri passaggi pedonali inferiori a metri 2,20, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.
3. I proprietari citati al comma 2 sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla strada creando pericolo o disagio alla circolazione, qualora ciò avvenisse dovranno intervenire tempestivamente scongiurando i pericoli della circolazione. I materiali derivanti dallo sfrondamento e/o potatura di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere accatastati in modo da non creare pericolo per gli avventori della zona, nonché dovranno essere rimossi nel più breve tempo possibile al fine di evitare la formazione di processi fermentativi che possano causare emissioni odorigene in concentrazioni tali da causare disagio alla popolazione.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Art. 9 - Marciapiedi e pulizia esterna
1. Nel centro abitato tutti i proprietari di edifici e terreni hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia del marciapiede ovvero di una fascia di almeno un metro verso la pubblica via.
2. Gli stessi proprietari devono inoltre provvedere all’eliminazione delle eventuali infestanti con la modalità di cui al comma precedente.