Polizia locale Ordinanza nr. 9 del 25/3/26

Pulizia fossati

Data:

27 marzo 2026

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Descrizione

ORDINANZA

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro
espurgo in modo tale da renderli sgombri dall’eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di
depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il
naturale deflusso delle acque, nonché al taglio della vegetazione arborea e arbustiva e delle piante,
con radici scalzate e/o poste sulle sponde e inclinate e/o instabili verso l’alveo; i materiali di risulta
derivanti dallo sfalcio dovranno essere rimossi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e
smaltiti secondo disposizioni di legge;
2. E’ fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti,
attenendosi alle disposizioni di cui all’art. 27 del richiamato regolamento di Polizia Rurale;
3. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono
modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
4. Ai proprietari di strade private di impedire che il materiale proveniente dalle loro strade, come
ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali.

Che gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente almeno due volte l’anno,
entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, e comunque ogni qualvolta ve ne sia la necessità, in
particolare in prossimità di eventi meteorologici importanti, provvedendo ad un controllo costante
del reticolo superficiale e dei tratti tombati, all’interno della proprietà o a confine, ed intervenendo,
se necessario, alla sua pulizia al fine di garantire il corretto deflusso delle acque. 

L’inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione
pecuniaria prevista dal Titolo n. 17 del vigente Regolamento di Polizia Rurale, da € 150,00 ad € 1.500,00, con le modalità previste dalla L. n. 689/81.
Per i fossi lungo le strade e le loro pertinenze, inoltre, troverà applicazione la sanzione
accessoria del ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni di cui all’art. 211 del Codice
della strada. 

Allegato: Odinanza n.9 del 25/03/2026

Allegati

A cura di

Area Polizia Municipale

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Pagina aggiornata il 27/03/2026